Sospendi la riscossione
La richiesta di pagamento contenuta nell’ingiunzione di pagamento, o negli atti della procedura cautelare o esecutiva (es. comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su beni mobili registrati, pignoramento presso terzi), può essere sospesa:
- in via amministrativa dall’ente creditore con comunicazione del provvedimento inviato al concessionario;
- in via giudiziale a seguito di provvedimento del Giudice adito;
e in alcuni casi anche rivolgendosi direttamente a SORIT S.p.A. come di seguito indicato.
Sospensione con SORIT S.p.A.
La legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con SORIT S.p.A.
Secondo le nuove norme dal 1° gennaio 2013 SORIT S.p.A. dispone la sospensione immediata dell’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall’ente creditore, attraverso SORIT S.p.A., siano state interessate da:
- prescrizione o decadenza del credito, avvenuta antecedentemente alla formazione dell’ingiunzione;
- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- un pagamento effettuato a favore dell’ente creditore, avvenuto antecedentemente alla formazione dell’ingiunzione e ad essa riconducibile.
Si precisa che a norma della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 539 bis, la reiterazione della dichiarazione più sopra indicata non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
Quando presentare la dichiarazione
La dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (ingiunzione di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), necessariamente accompagnata sia dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect), sia da un documento di riconoscimento.
Quando NON presentare la dichiarazione
Atti che non possono essere oggetto di sospensione ex Legge 228/2012:
- quelli non notificati da SORIT S.p.A., per i quali occorre rivolgersi direttamente ai rispettivi enti creditori;
- avvisi e solleciti di pagamento spediti da SORIT S.p.A.;
- atti per i quali sono trascorsi 60 giorni dalla notifica.
Per gli ultimi due punti qui sopra elencati è possibile accedere alla propria posizione direttamente dal sito, o contattare SORIT S.p.A. chiamando il n. verde 800.199.288.
Dove trovare il modello
Il modello di dichiarazione è disponibile qui e presso gli sportelli di SORIT S.p.A.
Come inviare la documentazione
La domanda può essere presentata agli sportelli di SORIT S.p.A. o inviata via email all’indirizzo mail indicati nel modello, oppure tramite posta.
Esito
Sarà competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a SORIT S.p.A., alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito ai sensi dell’art. 1, comma 539, L. 228/2012. In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà SORIT S.p.A. per la ripresa dell’attività di riscossione.
Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (art.1 - comma 541, legge n. 228/2012 ).
Modello dichiarazione Legge Stabilità
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